mercoledì 23 giugno 2010

NUCLEARE : UNA GRAN BELLA NOTIZIA

Condivido la gioia
Franco di Liberto

COMUNICATO DI POLLICE-CONSALES-D'ACUNTO

Con infinita gioia contribuiamo a far conoscere una notizia di grandissima importanza per il Paese.
Notizia che stampa e televisione evidentemente hanno difficoltà a diffondere
La sentenza 215 della Corte Costituzionale del 9 giugno scorso dà ragione ai sostenitori della incostituzionalità del percorso seguito da Berlusconi-Scajola per imporre il nucleare in Italia, con un autoritario colpo di mano fatto con alcuni commi di una legge, caotica e confusa (n. 102 del3/08/2009 e n.141 del 3/102009) , calpestando la volontà popolare di oltre l’80% dei Cittadini espressa nel referendum del 1987.
Sperando che venga definitivamente abbandonato lo sciagurato disegno della reintroduzione del nucleare in Italia, la gioia della vittoria è anche lo stimolo fortissimo per la realizzazione di un modello energetico radicalmente nuovo, costruito sulla energia solare e sulle fonti rinnovabili.

Guido Pollice --Presidente Nazionale VAS
Riccardo Consales-- Responsabile Nazionale VAS Nuclearel
Antonio D’Acunto, Coordinamento Campano per il NO al Nucleare


SENTENZA…(estratto)
Versione integrale sul sito http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=215&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


Sentenza 215/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del 11/05/2010 Decisione del 09/06/2010

Deposito del 17/06/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 4, c. 1°, 2°, 3° e 4°, del decreto legge 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, c. 1°, lett. a), del decreto legge 03/08/2009, n. 103, convertito con modificazioni in legge 03/10/2009, n. 141.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 79, 80, 84 e 88/2009


SENTENZA N. 215

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promossi dalla Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con ricorsi notificati il 3 e il 2 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 7, l’8 e il 13 ottobre 2009, rispettivamente iscritti ai nn. 79, 80, 84 e 88 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento della TERNA, Rete elettrica nazionale s.p.a.;


udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Omissis……………..
Omissis………………….

In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non può in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni.

Ora, è agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.

Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum.

Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.

I canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Va dichiarata pertanto l’illegittimità dell’art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.


Omissis………………………

4. – Le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema di ampiezza dei poteri dei Commissari straordinari e di mancata previsione dell’intesa con le Regioni in sede di individuazione degli interventi in materia di trasmissione e distribuzione dell’energia) restano assorbite, stante la caducazione integrale delle norme censurate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA